La Redazione
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sulla riduzione del numero dei nulla osta degli apparecchi da divertimento e intrattenimento. Alla data del 31 dicembre 2017 il numero di nulla osta per le slot machine presenti sul territorio italiano non potrà essere superiore a 345.000. Mentre dal 30 aprile 2018 non potrà superare le 265 mila unità.
Il decreto è già passato al vaglio della Corte dei Conti ed era stato previsto dalla cosiddetta manovrina All'articolo 1 si legge che "Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' essere superiore a: a) 345.000 unita', alla data del 31 dicembre 2017; b) 265.000 unita', alla data del 30 aprile 2018". All'articolo 2 vengono fissati gli adempimenti per i concessionari. Ai fini dell'attuazione dell'art. 1, ciascun concessionario della conduzione della rete telematica degli apparecchi da divertimento e intrattenimento procede: "Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2017, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero dei nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016; entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta, fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risulta intestatario alla data del 31 dicembre 2016. Fermo restando l'obbligo, per ciascun concessionario, della riduzione minima di cui al comma 1, qualora si riscontri, a decorrere dal 1° maggio 2018, un numero di nulla osta complessivo inferiore a 265.000, i concessionari di rete interessati potranno avanzare istanza di rilascio di nulla osta fino al raggiungimento di tale numero massimo. A tal fine, qualora all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 3 risulti un numero di nulla osta inferiore a 265.000, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli con propria determinazione da pubblicare sul sito internet istituzionale indica il numero di nulla osta attivi alla data del 30 aprile 2018". L'articolo 3 riguarda invece la revoca dei nulla osta eccedenti il numero complessivo massimo e prevede che "l’Agenzia delle Dogane dei Monopoli verifica, per ciascun concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 2, la riduzione del numero di numero di nulla osta attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso articolo 2, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all’articolo 1». Qualora riscontri, per un singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello risultante dall’applicazione dei tassi di riduzione di cui all’articolo 2, i Monopoli di Stato inoltreranno al concessionario stesso al entro i venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all’eccedenza rilevata operando: a) l’analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni; b) l’attribuzione dell’eccedenza a ciascuna regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata; c) l’individuazione dei nulla osta eccedenti nell’ambito di ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi. Il concessionario, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di revoca, "provvede al blocco degli apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione". Qualora il concessionario non ottemperi a tale blocco, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10mila euro per ciascun apparecchio e, d’intesa con il partner tecnologico, dispone il distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli apparecchi eccedenti".{jcomments on}