Comunicato stampa
Abbiamo letto con molta attenzione la “letterina” inviata a mezzo stampa il 26 settembre c.a. dall’autorevole Consiglio Comunale di Rossano ( nella persona del sindaco ,del presidente del consiglio e dei capigruppo) al nostro (ahinoi povero) sindaco Giuseppe Geraci ed al nostro presidente del consiglio comunale Pasquale Magno.
Tralasciando il fatto che ,ancora una volta, c’è un’antipatica ed ingiustificata ingerenza da parte del comune di Rossano ( che sembrerebbe voler dettar legge) nella vita amministrativa del comune di Corigliano, che fino a prova contraria ancora gode di libertà ed autonomia, vorremmo verificare e soprattutto far verificare a voi tutti quanto ingannevoli siano alcuni tratti o passaggi ( che dir si voglia) di questa CORSA a questa MAGICA fusione. Questo perché ,qualora facessimo noi (sic e simpliciter)le nostre considerazioni, si alzerebbe il solito ed oramai noioso coro che ci decanta come azzeccagarbugli ,visionari ed inconcludenti. Orbene ,nell’articolo in questione viene testualmente affermato ” …Infatti la Legge Regionale n. 13 del 05 aprile 1983, all’art.44 c.2 ( così come modificato dall’art. 16 comma 1 della Legge Regionale n. 43 del 27.12.2016, laddove sopprime le parole “complessivi dell’intero bacino elettorale” come più volte detto, e, come chiarito ultimamente anche da prof. Viscomi, v. presidente della Giunta Regionale ed estensore della succitata norma) prevede che solo in caso di vittoria del si in ciascuno dei due comuni coinvolti si avvierà la fase di costituzione della nuova città di Corigliano Rossano” A questo punto non ci resta che riportare integralmente , e confrontarli , sia il vecchio comma 2 dell’art. 44 l.r. 13/83 che quello modificato dalla l.r. n.43/2016. 1)Vecchio articolo :” Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall’art. 40 , la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti complessivi dell’intero bacino elettorale validamente espressi sia favorevole alla medesima, anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto.” 2) Articolo modificato “ Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall’art. 40 , la proposta si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima , anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto”. Vedete per caso scritto da qualche parte che “che solo in caso di vittoria del si in ciascuno dei due comuni coinvolti si avvierà la fase di costituzione della nuova città”??? NO , perché non c'è scritto! In merito citiamo, e prendiamo come esempio, il corrispettivo articolo contenuto nella l.r. Lombardia che disciplina la fusione dei comuni, accennando che, a volte, allungare l’occhio all’operato di altre regioni (cd. virtuose) non guasterebbe ma accrescerebbe la nostra cultura: art.9, co. 4 l.r. Lombardia 15 dicembre 2006 n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizione comunali e provinciali). “I risultati del Referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.” Art. 9, co. 4 bis ( medesima legge) “ la votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni Comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi". Questo è un bel dire, chiaro, onesto comprensibile anche a dei pezzenti come noi! Sindaco Geraci, professionisti tutti, presenti in qualità di consiglieri in Consiglio Comunale , restituite la dignità che merita al popolo di Corigliano e non fateci spudoratamente prendere in giro e ridere in faccia. La dignità, sempre e comunque.{jcomments on}
Movimento 5 Stelle Corigliano Calabro