Fonte: Comunicato stampa
Interessante sentenza del Tribunale di Castrovillari che si è trovato a dover decidere la domanda presentata dai genitori per la restituzione della somma versata in prossimità del matrimonio della figlia, per l’acquisto dell’immobile da destinare ad abitazione della nuova famiglia.
I fatti risalgono ad un decennio addietro, quando due giovani fidanzati decidono di convolare a nozze e i genitori della sposa in tale particolare occasione, consegnano ai predetti una somma di denaro mediante assegno, da utilizzare come acconto per l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione coniugale, come generalmente è uso, soprattutto nel nostro Sud. Tra i promessi sposi ed un impresa edile locale si stipula, quindi, il preliminare di vendita per l’immobile da destinare a futura abitazione della nuova famiglia, versando la somma data dai genitori della sposa come acconto sul maggiore importo concordato per l’acquisto. Sta di fatto però che tra i giovani promessi sposi sorgono incomprensioni tali da indurre a rinunciare al matrimonio, nonostante fosse ormai imminente. Da qui la risoluzione dell’acquisto, per cui l’immobile è restituito all’impresa costruttrice, disponibile a riprenderselo, ma trattenendo la somma versata in conto al prezzo pattuito e ricevuta come caparra. Inizia la vicenda giudiziale per ottenere dal promesso ma mancato sposo la restituzione della metà della somma che era stata consegnata per l’acquisto della casa coniugale, sostenendo che l’impresa venditrice non aveva rimborsato la somma consegnata in conto al maggior prezzo e che la stessa somma doveva intendersi data ai promessi sposi come prestito, per cui il venire meno del matrimonio ne legittimava la chiesta restituzione da parte dei genitori della sposa. La difesa del giovane mancato sposo era affidata all’avvocato Giuseppe Tagliaferro, che rilevava come il matrimonio è l’unione liberamente condivisa da due persone, la cui autodeterminazione non può essere condizionata o resa subalterna a vincoli o dazione di denaro seppur dato con la finalità di contribuire alla formazione e sostegno della nuova famiglia e della casa coniugale. La scelta di convolare a nozze, come la decisione di non sposarsi nonostante la promessa di matrimonio, è espressione di una libertà della persona non altrimenti condizionabile. Inoltre è stato sostenuto che le dazioni di denaro in imminenza del matrimonio sono qualificabili come liberalità trattandosi di elargizioni che, generalmente i genitori dei promessi sposi, secondo l’uso comune, intendono donare per contribuire alla formazione della nuova famiglia. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n.199 delll’8.11.2021, ha disatteso la richiesta di restituzione della somma, ritenendola versata con intento liberale da parte dei genitori in conformità agli usi, con la finalità di fornire un supporto economico ai promessi sposi, nella prospettiva del loro matrimonio e delle esigenze di spesa connesse alla formazione di un autonomo nucleo familiare.