Fonte: Lettera aperta

Tutti gli ex autoferrotranvieri in quiescenza dal 1996 fino al 2011 hanno diritto al ricalcolo della pensione per come previsto dalla legge 335/1995, nella vita c’è sempre chi lotta per i diritti.

Franco Le Pera ex autoferrotranviere di Corigliano Calabro e il collega Pianeta Andrea Salvatore ex autoferrotranviere di Cassino Pecchi Milano, si sono rimboccate le maniche dopo due sconfitte legali contro l’INPS, anche se le cause sia al sud che al nord sono state in favore dei legali, del consulente e del Ctu, mentre per noi ex lavoratori , le sentenze ci hanno offeso e mortificato soprattutto per quando riguarda la prescrizione quinquennale. La Corte Costituzionale con sentenza n. 69 del 2014 ha dichiarato incostituzionale l’art.38 comma 4 del D.L. 6 luglio 2011 n.111 n.98, con. modificazione del luglio 2011, mi fermo qui per non trascrivere tutti i dati della sentenza. In poche parole la Corte ha sentenziato che la prescrizione è DECENNALE, mentre diventa quinquennale per i lavoratori che sono andati in quiescenza dopo il 2011. Cosi come l’errore che abbiamo subito riguarda il calcolo effettuato dai consulenti i quali hanno ignorato il calcolo a quei lavoratori come noi scriventi che al 1995 avevamo maturato 18 anni di contributi mentre il calcolo doveva essere al 2,5% calcolato sull’ultima retribuzione fino all’ultimo giorno di lavoro, cioè fino al 2011. Tanto per precisare dal primo gennaio del 1996 andava applicato il d.lgs.  414 /1996 a quei lavoratori autoferrotranvieri che non avevano maturato i 18 anni a dicembre 1995 ma andava fatto un calcolo misto gli anni maturati prima del 195 al 2,5% (esempio 10 anni al 2,5% e dal 1996 al 2,% ) come tutti i lavoratori  nuovi assunti,  con il calcolo del 2% facendo parte del FPLD. Elenchiamo gli errori fatti da alcuni avvocati impreparati nonchè dalla stessa INPS, pare che sia su scala nazionale il sistema degli errori, di calcolo, un altro furto che non si digerisce che tra l’altro capita quasi spesso e volentieri l’assegno straordinario di invalidità alla data del pensionamento la pensione dovrebbe essere trasformata d’ufficio dall’INPS in pensione di vecchiaia, tutto questo non  ci risulta, in primis  al sottoscritto nonostante che  la Corte di cassazione ( cass. Civ. SS. UU. 9492/2004) la sentenza precisava la trasformazione dell'invalidità ordinaria in pensione di vecchiaia. Per tutti questi errori commessi da un ente pubblico, per fortuna che un rimedio c’è ed è quello del risarcimento del danno di natura contrattuale che è disciplinato dall’art. 1218 c.c. , in questi termini configurandosi la responsabilità dell'INPS in caso di propri errori di calcolo ( Cassazione, sentenza m. 23114 del 2019 ) . Per ulteriori chiarimenti si può contattare Franco Le Pera cell. 3471474792, da Corigliano Calabro, oppure Pianeta Andrea Salvatore cell. 3311619536 .  

Firmato: Franco Le Pera e Andrea Salvatore Pianeta

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