La Redazione

I blog sono “una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenente diversi argomenti ordinati cronologicamente”, e, come tali, non sono equiparabili alle testate giornalistiche on line, le quali sono soggette “a una serie di adempimenti”, come l’obbligo di registrazione e la guida ad opera di un direttore responsabile, giornalista professionista o pubblicista, “funzionali, da un lato, a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni, e dall’altro a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali”.

Lo scrive la terza sezione del Tar del Lazio, in una sentenza con la quale ha rigettato il ricorso del Codacons che aveva impugnato la decisione del Corecom del Lazio che, nel giugno 2016, aveva respinto l’istanza dell’associazione di consumatori di conoscere le generalità del proprietario del sito internet denominato “www.romafaschifo.com”. Il Corecom aveva motivato la sua risposta al Codacons spiegando che il sito in questione non era iscritto al registro degli operatori della comunicazione e che, quindi, non era tenuto al rispetto dei relativi obblighi. I giudici amministrativi, citando la giurisprudenza consolidata in Cassazione, hanno spiegato con la loro sentenza che, per quanto riguarda il sito citato nel ricorso del Codacons (il quale chiedeva di sollevare anche una questione di legittimità costituzionale) “emerge la finalità di divulgare e scambiare informazioni e commenti sulle attuali condizioni sociali e politiche in cui versa la Città di Roma”, ma “non è possibile individuare il requisito strutturale legato alla periodicità delle pubblicazioni e della loro stessa «necessarietà»: nel senso che – osserva il Tar – esse bene potrebbero cessare in qualsiasi momento anche perché non effettuate da persone professionalmente qualificate per l’attività pubblicistica né da un soggetto strutturato come testata giornalistica”. Dunque, emerge, conclude la sentenza del Tar, la “non comparabilità della testata giornalistica strutturata come tale rispetto ad un semplice e spontaneo «blog» presente sulla rete internet, quale risulta essere quello in esame”.

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