Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2019, proposto da
Franceschina Le Pera, Maurizio Sposato, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Temperanza, Antonietta Cicala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Cosenza non costituito in giudizio;
2° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castrovillari, Sede di Corigliano- Rossano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Pezone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Delegati e Candidati della Lista Denominata “Corigliano Rossano Pulita”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Uniti per Stasi Sindaco”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Corigliano Rossano Domani”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Corigliano Rossano Futura”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Città in Comune”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Idea Futuro”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Gente di Mare”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Identità Comune”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Fiori D'Arancio”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Democratici Corigliano Rossano”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Città Nuova”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “La Bellezza e Le Regole”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Città Positiva”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Promenzio Sindaco”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Alternativa Democratica”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Civica Corigliano Rossano”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Comitato Corigliano Rossano – C100a”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Coro di Moderati”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Direzione Corigliano Rossano”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Fratelli D'Italia – Giorgia Meloni”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Graziano Sindaco”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Il Coraggio di Cambiare L'Italia”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Insieme”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Lega Salvini Calabria”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Progetto Comune”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Volare Alto”, Delegati e Candidati della Lista Denominata “Voltare Pagina" non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del il verbale n. 28/2019 del 28/04/2019 della 2° sottocommissione elettorale circondariale di Castrovillari, sede di Corigliano-Rossano, afferente la “RICUSAZIONE LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO DEL 26
MAGGIO 2019 recante il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE” e tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti, per i motivi tutti esposti in narrativa;
- Adottare ogni altro consequenziale provvedimento del caso, ivi compresa l'ammissione della lista recante il contrassegno “Movimento 5 Stelle” alle elezioni amministrative del Comune di Corigliano-Rossano del 26.05.2019.
- In ogni caso, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio, oltre iva, se dovuta, spese generali e p.a. come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di 2° Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castrovillari, Sede di Corigliano-Rossano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 3 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Rilevato:
FATTO e DIRITTO
- che i ricorrenti impugnano ilverbale 28/2019 del 28/04/2019 della 2° sottocommissione elettorale circondariale di Castrovillari, sededi Corigliano-Rossano, afferente la “ricusazione lista di candidati alle elezioni amministrative del comune di Corigliano Calabro del 26 maggio 2019 recante il contrassegno Movimento 5 Stelle” adottato in ragione del mancato collegamento mediantetimbro o firma di congiunzione tra il foglio contenente il contrassegno di lista, delnome e cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato ed i successivi foglicontenenti le sottoscrizioni autenticate;
- che si dolgono di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo l’irrilevanzadel vizio, il suo superamento tramite dichiarazioni postume rese da 200 sottoscrittori della lista ricusata attestanti la consapevolezza e la volontà degli stessidi presentare e dare appoggio alla lista “movimento 5 stelle” con la consapevolezzadel fatto che tale lista fosse specificamente composta da 20 candidati di cui imedesimi sottoscrittori conoscevano identità e generalità ed infine la violazione del
ragionevole affidamento non avendo l’organo autenticante ed il Segretario Comunale fatto loro rilevare la carenza della congiunzione;
- che costituitasi la Sotto commissione ha eccepito l’irricevibilità del ricorso echiesto il suo rigetto per infondatezza;
- che all’udienza del 5.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Considerato:
- che il ricorso è ricevibile in ragione del rilievo che esso è stato notificato edepositato il 5.2019 nei tre giorni previsti dall’art. 129 c.p.c. dalla comunicazionedell’esclusione del 28.4.2019, essendo il terzo giorno cadente nella giornata festivadel primo maggio e così differito ex art. 52 co. 3 c.p.a;
- che nel merito esso è infondato;
- che ammettono i ricorrenti il difetto di formale congiunzione tra foglio contenenteil contrassegno di lista e l’elenco dei candidati e le sottoscrizioni autenticate deipresentatori;
- che è consolidato l’orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, V, 9maggio 2014, n. 2391; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2018, n. 3069) secondo cuii moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano prividell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devononecessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire allaCommissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittorifossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed airelativi candidati;
- che tale interpretazione rigorosa dei requisiti di forma attestanti la consapevolezzadei sottoscrittori della lista non può in nessun caso ritenersi un mero formalismo, inquanto tali requisiti sono funzionali a garantire l’interesse superiore ad unatrasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che venganoammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2014, n. 2391);
- che ne discende che non vi è in tali fattispecie alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, fossero nella effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che avrebbero sottoscritto;
- che la particolare celerità del subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme oltre che della par condicio trai concorrenti;
- che, pertanto, prive di rilievo sono le dichiarazioni postume rese dai sottoscrittori e presentate in giudizio (v. Consiglio di Stato III, 25/05/2017, n.2471 e n.2474);
- che, infine, non ha pregio la doglianza della violazione del principio di affidamento per non avere i u. avvisato della carenza i presentatori della lista;
- che, anzitutto, il precedente richiamato del Consiglio di Stato 1979/2016 verte su caso diverso da quello in esame (avvenuta attestazione di presenza di dichiarazioni sostitutive della incandidabilità) e risulta superata dal richiamato precedente più recente del 2018 attinente invece allo specifico caso in esame in cui non vi è stata attestazione positiva sulla regolarità delle autentiche delle sottoscrizioni;
- che per il numero delle sottoscrizioni l’impegno dei u. era assorbito dallaattività loro demandata di autentica/ricezione senza che si potessero loro oneraredei controlli di regolarità demandati alla commissione;
- che, tra l’altro, non emendabile era il vizio anche ove rilevato in quanto avrebberichiesto nuova collazione dei moduli e nuova raccolta delle sottoscrizioni, attività richiedente un tempo non compatibile tra rilievo (v. attestazione di ricezione del Segretario Comunale) e orario limite delle 12;
Ritenuto, pertanto:
- di rigettare il ricorso;
- che per le ragioni della decisione possano essere compensate le spese di giudizio; Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente Francesco Tallaro, Primo Referendario
Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Goggiamani Vincenzo Salamone IL SEGRETARIO