Premesso che i lavoratori di riferimento sono ex LSU da alcuni decenni, contrattualizzati con CCNL Enti Locali, a tempo determinato annualmente dal 01/01/2015 ad oggi in servizio con mansioni di autisti scuolabus a 26 ore settimanali, diversamente ad altri colleghi di “ruolo” che svolgono medesime mansioni, uguale modalità di servizio e percorso ma con retribuzione a 36 ore settimanali.
Con Ordini di Servizio Dirigenziale (ultimo datato 04/10/2017 prot. 37905) e con nota del 30/01/2018 prot. 3964 i lavoratori vengono sottoposti a eccessiva e penalizzante frammentazione (stacchi) giornalieri che li vede utilizzati (a disposizione) dalle ore 7.15 alle ore 17.oo da lunedì a venerdì e dalle 7.15 alle 14.15 il sabato, per complessivi ore 26.15 di servizio effettivo ma con ore 44.25 di impegno dispositivo settimanale (a fronte di retribuzione a 26 ore). Tale situazione di disagio si svolge in assenza di mensa aziendale, con assenza del diritto ai buoni pasto, tanto nel caso usufruibile nella fascia oraria imposta, quanto nel caso in cui si è terminato di lavorare ma i tempi di percorrenza non consentono di raggiungere la propria abitazione entro l'esaurirsi di tale fascia oraria e, comunque, vi è, evidente, il rientro pomeridiano. Così ha deciso la Corte di Cassazione, sentenza 24 ottobre 2014 n° 22702: il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali con almeno due rientri pomeridiani, che effettua le regolari timbrature della giornata, che effettua attività lavorativa nella mattinata con proseguimento nel pomeriggio, usufruisce di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, come e nelle stesse modalità degli altri dipendenti. Alla luce del principio di parità di trattamento fissato nel Pubblico Impiego dall’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi in contrasto con le previsioni normative, i lavoratori pretendono di far valere le proprie ragioni contro scelte discrezionali dirigenziali, soggetto in posizione preminente. Con la presente si contesta alla controparte Comune di Rossano, in sede di contrattazione aziendale, disparità di trattamento ingiustificate tra i vari dipendenti, in contraddizione al Testo Unico del Pubblico Impiego, che pone al centro del Contratto Collettivo il principio di parità di trattamento ed evitare discriminazioni nei trattamenti economici e normativi tra i vari dipendenti, non giustificate dalla diversità sostanziale delle situazioni. PERTANTO Vista la comunicazione su richiesta incontro, del 05/02/2018, trasmessa a: Sindaco, Segretario Generale, Assessore al Personale ed al Dirigente Pubblica Istruzione; Considerata la diffusione a mezzo stampa della problematica di riferimento; SI RIVENDICA 1. L’equiparazione dell’orario di lavoro per tutti i dipendenti- autisti impegnati nel servizio (36 ore); 2. Assegnazione del buono pasto per tutti i lavoratori-autisti con rientro pomeridiano; 3. Immediata revoca della Disposizione di Servizio del 04/10/2017 prot. n. 37905. Per tali motivi viene proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale autisti scuolabus del Comune di Rossano e contestualmente si chiede alla S.V. di avviare la procedura obbligatoria per il raffreddamento dei conflitti al fine di esperire un tentativo di conciliazione presso codesta Prefettura. In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
Pietro Altavilla- Coordinatore Territoriale USB - Corigliano-Rossano