dell'avv. Gianni Santelli
L’ art 114 Costituzione recita: la Repubblica è costituita dai Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato. Non si sembra che sia enunciata la fusione dei Comuni. La Fusione dei Comuni è legiferata dalla Legge n. 56/2014 ( detta Legge del Rio ), la quale deve essere intesa quale legge quadro, all’ interno delle unione di Comuni.
Detta legge, per espressa previsione legislativa e del suo ideatore e di comune accordo con il legislatore, fissa e determina le modalità con le quali possono essere attuate a cura delle Regioni interessate, le fusioni di Comuni. In particolare, la legge quadro sopra menzionata, nella sua stesura è rivolta espressamente ai piccoli comuni, i quali intendono fondersi tra di loro. Infatti determina il limite delle fusioni di Comuni in circa 11 abitanti, e non legifera in merito alle fusioni di Comuni come quella di Corigliano e di Rossano. La Legge Regionale Calabria n. 13/83 e successive modifiche, legifera in ordine alle fusioni dei Comuni, all’ interno della nostra Regione. In particolare, la Legge n. 182 del 31.102016, pone l’ iter legislativo per la fusione dei Comuni di Corigliano - Rossano, la quale è regolarmente avvenuta nel rispetto della normativa vigente e cioè: i consigli comunali hanno manifestato il proprio assenso con gli atti di impulso a seguito dei quali è stato indetto un referendum da parte della Regione Calabria, con il quale i cittadini hanno manifestato liberamente il proprio assenso alla nascita del nuovo Comune di Corigliano – Rossano. Il tutto non riveste alcun atto politico, ma soltanto un iter legislativo, sul quale non può discutersi. L’ atto politico con il quale viene consacrata la fusione dei Comuni di Corigliano – Rossano, è la promulgazione delle legge da parte del Governatore della Calabria. Tale atto è nullo. La motivazione della sua nullità e da riscontrarsi, nella violazione di legge, in quanto la Regione Calabria, non ha alcuna delega da parte del Parlamento o del Governo, per legiferare in detta materia, la quale è di esclusiva competenza del Parlamento. Detta legge di attuazione dei Comuni di Corigliano – Rossano, doveva essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzione, per conflitto di attribuzioni, nei sei mesi dalla sua pubblicazione, ma essendo un atto nullo potrebbe essere ancora impugnata dal Governo a mezzo del suo Presidente del Consiglio. Detto ciò, per onore del vero anche gli atti nulli si possono sanare. Il come è evidente, il Parlamento ratifica con legge o delega al Governo di occuparsi della situazione legislativa sorta. Quindi le strade da percorrere da parte della nuova Amministrazione in carica e dei Sigg. Onorevoli e senatori che ci rappresentano, risultano due: la prima il Presidente del Consiglio impugna la Legge regionale di istituzione dei comuni di Corigliano – Rossano, dinnanzi alla Corte Costituzionale, per conflitto di attribuzione, ovvero i parlamentari si fanno carico di convertire in Legge dello Stato, la fusione e di inserirci anche qualche beneficio economico in favore delle due Città. Detto ultimo argomento riveste natura preminente tenuto conto dell’ intervento della Corte Costituzionale, la quale con sentenza n. 18/2019, ha dichiarato la illegittimità dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, laddove siano stati contratti dei mutui per smalmare nel tempo i debiti pregressi. Per essere semplici, le amministrazioni precedenti sia di Corigliano e di Rossano, non potevano rinegoziare i propri debiti. In definitiva l’ art. 1 comma 714 della Legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’ art. 1 comma 434 della Legge n. 232 del 2016 è in contrasto con gli artt. 81 e 97 1 comma Costituzione pertanto deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. Ciò determina che il nuovo Consiglio Comunale al quale auguro i migliori auguri di buon lavoro, dovrà trovare se i miei conti sono esatti, la somma di circa 100 milioni di Euro da inserire in bilancio, il quale dal 1 gennaio 2019 è di cassa e non consuntivo. Questa è la mia visione da ignorante della realtà odierna. Se qualche politico o giurista ritiene che quanto enunciato non corrisponda alla realtà, mi farebbe piacere conoscere il suo pensiero giuridico.