Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, ha inflitto ben quattro punti di penalizzazione alla società neroverde, poiché ritenuta colpevole di "non aver pagato all’allenatore Sig. Tedesco Alfredo e all’allenatore Sig. Salerno Rosario, le somme accertate dal Collegio Arbitrale c/o LND con i lodi pubblicati con C.U. n. 2 del 9.3.2017 (all’esito dei ricorsi nn. 11/67, 182/56 e 182bis/56), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce".
Ma non solo. Si tratta di plurideferimenti, visto che il club è stato punito per non aver corrisposto i pagamenti agli ex tesserati, Urbano Francesco, Viscido Filippo, Corsale Raffaele, Fabio Matteo e Spilabotte Pietro, come peraltro stabilito dalla Commissione Accordi Economici. Ecco lo stralcio del dispositivo in questione: - Il Sig. Carbone Giuseppe, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Sig. Urbano Francesco, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione prot. n. 111/Cae/2016-17 del 7.3.2017, pubblicata in pari data con C.U. n. 251, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; - Il Sig. Carbone Giuseppe, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato ai calciatori, Sig.ri Viscido Filippo, Corsale Raffaele, Fabio Matteo e Spilabotte Pietro, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisioni prot. CAE 90, 98, 103 e 64, pubblicate con C.U. n. 190 del 3.01.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle dette pronunce; Punito anche il patron Carbone, inibito per 14 mesi. Il Club era stato dapprima condannato dalla Commissione Accordi Economici al pagamento entro 30 giorni delle somme dovute ai tesserati, ma non ha fatto fronte agli impegni. Al dibattimento, il club non ha prodotto memorie difensive. La Procura Federale aveva richiesto ben 7 punti di penalizzazione. Di seguito lo stralcio del dispositivo della FIGC: "...La documentazione depositata a corredo dei deferimenti conferma la fondatezza degli assunti della Procura Federale e la conseguente violazione della normativa federale con particolare riguardo agli artt. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, commi 11 e 13 delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10 del CGS. Risulta infatti che allo scadere dei termini previsti, la Società deferita non ha provveduto al pagamento del dovuto in favore dei suoi tesserati, così come stabilito dai C.A.E. – L.N.D. e dal Collegio Arbitrale presso L.N.D. Con riferimento alla determinazione delle sanzioni da irrogare, attesa l’applicabilità dell’istituto della continuazione in considerazione della riunione dei procedimenti, questo Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone la irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Giuseppe Carbone, la sanzione dell’inibizione di mesi 14 (quattordici); - per la Società US Palmese ASD, le sanzioni della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente s.s. oltre all’ammenda di € 3.000,00 (euro tremila/00).