Giacinto De Pasquale

E' una decisione davvero particolare quella adottata in settimana dal giudice sportivo della Lega Calabra, in merito alla gara del campionato di Promozione Girone, San Fili-Silana, di domenica 1° ottobre.

Come si ricorderà la partita venne sospesa al 33' del st dal direttore di gara con la Silana in vantaggio per 1-0. Secondo l'arbitro non vi erano le condizioni di ordine pubblico richieste affinché l'incontro potesse giungere regolarmente al termine. Invece, secondo il GS, così non era, da qui la decisione di far ripetere la gara. Il Giudice ha sostanzialmente dato torto al direttore di gara, ordinando la ripetizione del match. Di seguito, ecco il dispositivo della giustizia sportiva: gara del 1/10/2017 SAN FILI CALCIO 1926 - SILANA CALCIO 1947 - che durante la gara (al 18° del secondo tempo) uno degli assistenti arbitrali richiamava l'attenzione dell'arbitro per informarlo che i sostenitori della società San Fili lo attingevano con numerosi sputi e pietre procurandogli ' temporaneamente un dolore locale''; - che a seguito dell'intervento del capitano e delle Forze dell'Ordine ritornava momentaneamente la calma, ma, successivamente, al 22º del secondo tempo riprendeva il lancio di sputi e pietre nei confronti del citato A.A.; - che il suddetto assistente arbitrale, alla proposta dell'arbitro di invertire la posizione con l'altro assistente arbitrale riferiva ''di non essere in condizione psicologiche'' di proseguire la gara poiché turbato; - che l'arbitro a questo punto , per tutelare l'incolumità dell'assistente arbitrale decideva di sospendere la gara definitivamente; ritenuto che l'arbitro ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessi poiché avrebbe dovuto provvedere alla sostituzione dell'assistente arbitrale impedito a proseguire il suo operato con altro assistente eventualmente presente in tribuna e, in alternativa fruire degli assistenti di parte chiedendo alle due società di designare un proprio tesserato idoneo a svolgere dette funzioni ;(regola 6 del Regolamento del gioco del Calcio); visto l’art. 17, comma 4 lettera c) del C.G.S.; delibera 1) trasmettere gli atti al Comitato Regionale Calabria in ordine alla ripetizione della gara. 2) Infliggere alla società SAN FILI CALCIO l'ammenda di € 600.00.

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