Fonte: Comunicato stampa

Si ricorda ai cittadini interessati che il Consiglio Comunale con la delibera n. 43 del 31.05.2023 ha approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), all’interno del quale, e precisamente all’art. 26, prevede delle agevolazioni.

Nello specifico sono state previste le seguenti agevolazioni: esenzione totale ovvero riduzione di pagamento limitatamente all’abitazione occupata, ed eventuali pertinenze classificate nelle categorie catastali C/02 o C/06, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali, da persone fisiche in disagiate condizioni socio – economico. Per aver diritto all’esenzione totale ovvero alla riduzione di pagamento occorre rispettare i seguenti criteri e condizioni: - il richiedente deve possedere esclusivamente un reddito di lavoro dipendente annuale inferiore o uguale al limite di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni (art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) tabella D e circolari I.N.P.S. annuali. Nel computo vanno aggiunti al reddito di lavoro dipendente annuale ogni altro emolumento comunque percepito nell’anno di riferimento anche se non tassato ai fini delle imposte erariali. Nel caso di nucleo familiare, i singoli redditi vanno sommati e, per avere diritto all’esenzione/riduzione, la relativa somma deve essere inferiore o uguale al limite di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni (art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) tabella D e circolari INPS annuali; - il richiedente può essere proprietario di altri immobili, anche per quote, diversi da quello oggetto della richiesta di esenzione/riduzione. La singola quota di proprietà dell’immobile non deve però superare € 20 di rendita catastale per i fabbricati ed € 5 di reddito dominicale per i terreni; - nel caso di scissione/uscita di un componente da un nucleo familiare residente o non residente l’esenzione/riduzione si applicherà secondo i parametri sopra indicati fermo restando la revoca della stessa qualora venga accertata la diversa dimora abituale dei componenti del nucleo familiare originario. In tal caso, fermo restando il rispetto di tutti i limiti e le condizioni sopra indicate, nel computo del rispetto del limite annuo del reddito saranno considerati anche tutti i redditi comunque percepiti dai componenti del nucleo familiare originario; - in caso di immobile ceduto a titolo gratuito da parenti in linea retta entro il primo grado, la domanda può essere presentata solo in presenza di comodato regolarmente registrato ed in costanza di dimora abituale nel predetto immobile del comodatario. La domanda di esenzione/riduzione viene accordata con la presentazione, a pena di decadenza, dell’istanza di parte. All’istanza deve essere allegato il modello ISEE dell’anno in corso, accompagnato da autocertificazione -dichiarazione sostitutiva di certificazione - (art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) di non possesso di ulteriori emolumenti non ricompresi nel modello ISEE. Solo per l’anno di imposta la suddetta istanza può essere inviata/presentata entro e non oltre il termine di scadenza dell’ultima rata dell’avviso di pagamento TARI riferito all’anno di imposta.

Per i modelli di autocertificazione e il modello di richiesta di esenzione/riduzione

Cliccare sul link https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=M403

e successivamente cliccare sulla sezione 3.1.K Riduzioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale. 

Ufficio stampa Comune Corigliano-Rossano

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