In data 5.5.2019, il Movimento 5 stelle di Corigliano-Rossano ci ha conferito mandato per proporre appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR di Catanzaro, avente ad oggetto la reiezione del ricorso ivi spiegato per ottenere l'annullamento del verbale che aveva ricusato la lista dai medesimi presentata in occasione delle elezioni amministrative di Corigliano - Rossano del 26.5.2019.
Abbiamo informato i componenti del suddetto movimento politico che, purtroppo, vi erano pochissime possibilità di ottenere la riforma della statuizione del Giudice Amministrativo catanzarese, alla luce di un orientamento giurisprudenziale costante e contrario dei Giudici di Palazzo Spada. Ciononostante, atteso il forte desiderio di giustizia sostanziale da noi condiviso con gli attivisti del movimento politico in discorso, abbiamo appellato, in tempi strettissimi (praticamente un giorno), la pronuncia del TAR di Catanzaro, provando a fare leva sui fondamentali principi che caratterizzano il procedimento elettorale, prevalenti rispetto a mere irregolarità formali. In particolare, abbiamo provato ad evidenziare come la prima decisione avesse omesso di considerare che il procedimento di presentazione delle liste elettorali è caratterizzato dal principio della strumentalità delle forme ed è finalizzato a garantire la massima partecipazione dei cittadini ad una competizione elettorale, rilevando altresì che i presentatori della lista hanno riposto un legittimo affidamento nei confronti dei pubblici ufficiali che hanno ricevuto la documentazione elettorale, atteso che le omissioni formali contestate (assenza di timbri e firme di congiunzione tra i fogli contenenti le sottoscrizioni) risultavano imputabili unicamente a questi ultimi. Inoltre, abbiamo dimostrato, mediante indizi gravi, precisi e concordanti, che tutti i sottoscrittori erano pienamente consapevoli della lista sottoscritta, producendo anche 200 dichiarazioni postume con le quali i sottoscrittori riconoscevano espressamente la propria consapevolezza della composizione della lista al momento della sottoscrizione. Tuttavia, il Consiglio di Stato, all’esito dell’udienza speciale elettorale di ieri, intorno alle ore 20:00 ha depositato la sentenza di rigetto del ricorso in appello, confermando il proprio orientamento squisitamente formalistico ed eccessivamente rigoroso. A questo punto, seppur con grande rammarico, non ci resta che accettare la decisione definitiva, con la convinzione che siffatto indirizzo giurisprudenziale leda i cardini della democrazia rappresentativa in quanto esso determina un’evidente compromissione del favor partecipationis, con conseguente limitazione del diritto di voto, inteso come diritto politico per eccellenza, strettamente legato alle nozioni di democrazia, di sovranità popolare e di cittadinanza.
Avv. Gaetano Parise Avv. Claudio Roseto