Pubblichiamo il testo integrale della sentenza emessa ieri dallaTerza Sezione del Consiglio di Stato di Roma sul ricorso presentato dal M5S avverso la decisione assunta lo scorso 28 aprile dalla Sottocommissione elettorale che ha escluso la lista del Movimento dalle elezioni comunali di Corigliano-Rossano del 26 maggio.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3795 del 2019, proposto da Franceschina Le Pera, Maurizio Sposato, rappresentati e difesi dall'avvocato Gaetano Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro Sottocommissione Elettorale Circondariale di Castrovillari - Sede di Corigliano Rossano non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti Lista Corigliano Rossano Pulita, Lista Uniti per Stasi Sindaco, Lista Corigliano Rossano Domani, Lista Corigliano Rossano Futura, Lista Città in Comune, Lista Idea Futuro, Lista Gente di Mare, Lista Identità Comune, Lista Fiori D'Arancio, Lista Democratici Corigliano Rossano, Lista Città Nuova, Lista La Bellezza e Le Regole, Lista Città Positiva, Lista Promenzio Sindaco, Lista Alternativa Democratica, Lista Civica Corigliano Rossano, Lista Comitato Corigliano Rossano - C100a, Lista Coro di Moderati, Lista Direzione Corigliano Rossano, Lista Fratelli D'Italia - Giorgia Meloni, Lista Graziano Sindaco, Lista il Coraggio di Cambiare L'Italia, Lista Insieme, Lista Lega Salvini Calabria, Lista Progetto Comune, Lista Volare Alto, Lista Voltare Pagina non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 00870/2019, resa tra le parti, concernente per l'annullamento del verbale n. 28/2019 del 28.04.2019 della II Sottocommissione elettorale circondariale di Castrovillari, sede di Corigliano-Rossano, afferente la "ricusazione della lista di candidati alle elezioni amministrative del comune di Corigliano calabro del 26 maggio 2019 recante il contrassegno Movimento 5 Stelle (doc. n. 2 del fascicolo telematico di appello), nonché di ogni altro provvedimento ad esso preordinato, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella up speciale elettorale del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l'Avvocato Donato Introcaso su delega di Gaetano Parise e l'Avvocato dello Stato Paola Zerman;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- - Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, i ricorrenti hanno impugnato il verbale n. 28/2019 del 28 aprile 2019 con il quale la Seconda sottocommissione elettorale circondariale di Castrovillari, sede di Corigliano-Rossano, ha escluso dalle elezioni amministrative del Comune di Corigliano Calabro del 26 maggio 2019 la lista recante il contrassegno "Movimento 5 Stelle" a causa del mancato collegamento, mediante timbro o firma di congiunzione, tra il foglio contenente il contrassegno di lista, del nome e cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato ed i successivi fogli contenenti le sottoscrizioni autenticate. Nel ricorso di primo grado i ricorrenti hanno dedotto le censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo: - l'irrilevanza del vizio ed il suo superamento tramite dichiarazioni postume rese da 200 sottoscrittori della lista ricusata, attestanti la consapevolezza e la volontà degli stessi di presentare e dare appoggio alla lista "Movimento 5 Stelle" con la consapevolezza del fatto che tale lista fosse specificamente composta da 20 candidati di cui i medesimi sottoscrittori conoscevano identità e generalità; - la violazione del ragionevole affidamento non avendo l'organo autenticante ed il Segretario Comunale fatto loro rilevare la carenza della congiunzione.
- - Con la sentenza impugnata il Tar ha respinto il ricorso.
- - Avverso tale decisione i ricorrenti hanno proposto appello chiedendone la riforma. 3.1 - Si è costituita in resistenza la parte appellata che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
- - All'udienza pubblica del 9 maggio 2019 l'appello è stato trattenuto in decisione. 5. - L'appello è infondato e va, dunque, respinto.
- - Con il primo motivo lamentano gli appellanti la doglianza di "error in indicando: eccesso di potere per travisamento dei fatti e degli atti, illogicità e contraddittorietà — Violazione dei principi della strumentalità delle forme e del legittimo affidamento': Con il secondo motivo deducono la censura di "error in indicando: violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 28 e 32 del d.P.R. n. 570/1960 — Eccesso di potere per violazione del principio del favor partecipationis" Le doglianze possono essere esaminate congiuntamente, essendo tra loro strettamente connesse. 6.1 - Gli appellanti deducono, innanzitutto, che il TAR sarebbe incorso in travisamento dei fatti: il motivo di esclusione non sarebbe derivato dalla mancata congiunzione tra il foglio contenente il contrassegno di lista, l'elenco dei candidati e le sottoscrizioni autenticate dai presentatori, ma dalla mancata apposizione di timbri e firme attestanti il collegamento tra tali fogli. La Sottocommissione elettorale, nel verbale impugnato con cui era stata ricusata la lista ha infatti rilevato che "[...] i moduli privi dei suddetti elementi sostanziali ai sensi delle norme vigenti per l'ammissibilità della lista, risultano essere in numero pari a 1..1 uniti con punti metallici ma privi di timbro e firma che attesti il collegamento tra i fogli stessi". Si sarebbe trattato, quindi, di una semplice irregolarità, non tale da comportare l'esclusione della lista dalla competizione elettorale.
- - La tesi degli appellanti non può essere condivisa.
7.1 - Innanzitutto è opportuno rilevare che il TAR, quando ha fatto riferimento al difetto di "formale congiunzione", si è riferito al mancato rispetto delle modalità richieste dalla Commissione elettorale, tali da assicurare in modo indubitabile il collegamento tra i fogli recanti il contrassegno, l'elenco dei candidati e le sottoscrizioni autenticate dei presentatori.
In ogni caso, dalla relazione prodotta in giudizio dall'appellata risulta che soltanto alcuni fogli erano uniti medianti punti metallici (ma comunque sprovvisti di timbri e firme di congiunzione), essendovene altri del tutto slegati (in particolare, risulta dalla relazione che il Modello c.d "Atto principale" (Dichiarazione di presentazione candidatura a Sindaco e lista candidato consiglieri comunali) era costituito da un foglio singolo contenente solo il contrassegno e la relativa descrizione, i dati anagrafici del candidato Sindaco, la lista dei candidati a consigliere comunale e relativi dati anagrafici e l'indicazione del delegati di lista senza alcuna sottoscrizione debitamente autenticata; vi erano, inoltre, ben 26 fogli singoli oltre ai 17 fogli spillati, ma comunque privi di formale congiunzione, come rettamente ritenuto dal TAR. 7.2 - Il primo giudice ha correttamente respinto la tesi dei ricorrenti diretta a sostenere che si trattasse di una mera irregolarità non avente valore inficiante, rilevando: "- che è consolidato l'orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, S ez. 14 9 maggio 2014, n. 2391; Cons. Stato, Se. III, 22 maggio 2018, n. 3069; Se. 14 n. 6545 / 2006 ; n. 1553/2007 ; n. 5911 /2008 ) secondo cui i "moduli aggiuntivi" utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati; - che tale interpretazione rigorosa dei requisiti di forma attestanti la consapevolezza dei sottoscrittori della lista non può in nessun caso ritenersi un mero formalismo, in quanto tali requisiti sono funzionali a garantire l'interesse superiore ad una trasparente e corretta competizione elettorale, confutando la possibilità che vengano ammesse liste nelle quali possa anche solo dubitarsi che la raccolta delle firme sia stata attuata mediante inammissibili artifici o, comunque, irregolarmente (cfr. Cons. Stato, Se. V, 9 maggio 2014, n. 2390"• - nel caso di specie, esiste, infatti, solo per taluni documenti una mera congiunzione materiale, non vi è alcuna dichiarazione di continuità e collegamento tra i fogli proveniente da un pubblico ufficiale, né vi è apposizione di timbri di congiunzione tra fogli; - per altri fogli non vi è neppure la congiunzione, neppure materiale, come in precedenza rilevato; - conseguentemente, non vi è certezza in ordine al fatto che gli elettori, al momento della sottoscrizione, fossero nella piena ed effettiva conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che appoggiavano; - pertanto le sottoscrizioni prodotte a sostegno della lista de qua non soddisfano tutti i requisiti materiali posti dall'art. 28 del Testo Unico n. 570 del 1960 e non possono ritenersi ad esse equipollenti; - ne consegue che la lista con le sottoscrizioni non autenticate equivale ad una lista carente delle richieste sottoscrizioni perché invalide (conf.: Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2013 n. 779; Cons. St., V, 29 ottobre 2012 n. 5504; Cons. St., V, 16 aprile 2012 n. 2126; Cons. St., V, 1 marzo 2011 n. 1272) e, pertanto, integra la causa di esclusione espressamente prevista dalla legge, essendo del tutto irrilevante a chi fosse imputabile il mancato rispetto delle forme richieste dalla legge. - a quest'ultimo proposito, va aggiunto che sussisteva, comunque, un onere di diligenza anche da parte dei presentatori delle liste; - infine, è opportuno precisare che la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi di istruttoria da parte delle Commissioni elettorali e non consente di pervenire ad una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume, fondate su procedimenti induttivi o deduttivi, che determinerebbero una inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme (conf.: Consiglio di Stato sez. V , 6.5.2014 n. 2334). Nè può assegnarsi rilievo al principio del favor partecipationis in presenza di gravi violazioni come quella in questione che non assicurano la certezza in ordine al fatto che gli elettori, al momento della sottoscrizione, fossero nella piena ed effettiva conoscenza dei nominativi di tutti i candidati e del simbolo di lista che appoggiavano. 8. - L'appello va, quindi, respinto. 9. — Le spese del secondo grado possono compensarsi tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata che ha respinto il ricorso di primo grado. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati: Roberto Garofoli, Presidente Giulio Veltri, Consigliere Massimiliano Noccelli, Consigliere Pierfrancesco Ungari, Consigliere Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore