Nella mattinata odierna i componenti la 2^ Sottocommissione Elettorale, presieduta dalla dott. Pezoine, hanno poubblicato il verbale relativo alla "ricusazione" (questo il termine tecnico) della lista del Movimento 5 Stelle dalle elezioni comunali del 26 maggio.
Qui di seguito si riporta integralmente il verbale della Sottocommisione:
2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CASTROVILLARI SEDE di CORIGLIANO-ROSSANO
VERBALE N.28/2019
RICUSAZIONE LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI
CORIGLIANO CALABRO DEL 26 MAGGIO 2019 recante il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE .
L'anno Duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 16,30, presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Corigliano-Rossano si è riunita la 2!! Sottocommissione Elettorale Circondariale, costituita con Decreto del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro n. 62 del 04.01.2018 con successiva integrazione del 05.01.2018 e variata con nota prot. n. 5604 in data 17.04.2019,nelle persone dei Sigg.:
1) D.ssa Pezone Francesca Presidente
2) Dott. Tedesco Giovanni Componente
3) Dott. Panza Massimo Componente
Assiste con le funzioni di Segretario il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Mezzotero Giuseppe, delegato.
Visto l'atto di delega del Presidente della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari del 19 aprile 2019 all'espletamento delle attività relative all'ammissione delle liste.
Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 27 del T.U. 20 marzo 1967, n. 223, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Premesso che il Segretario del Comune di Corigliano-Rossano ha fatto pervenire una lista di candidati per la elezione del Consiglio Comunale, nonché la candidatura per la elezione diretta alla carica di Sindaco, del Sig. FIORENTINO CLAUDIO nato Corigliano Calabro il 06.10.1986 per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019; • La detta lista recante il contrassegno MOVIMENTO 5 STELLE - << Linea di
circonferenza color rosso, recante al proprio interno, nella metà superiore del
campo, in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "MOVIMENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente, cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "IL BLOB DELLE STELLE.I T".
è stata presentata al Comune entro il termine previsto dall'a.rt. 28, penultimo comma, e dall'art. 32, penultimo comma del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e cioè entro le ore 12,00 del 29° giorno precedente la elezione;
- presa in esame la citata lista dei candidati alla carica di consigliere comunale di Corigliano-Rossano e relativa candidatura alla carica di Sindaco del Sig. Fiorentino Claudio;
- rilevato che la stessa contiene il numero prescritto dei candidati che non supera quello del Consiglio da eleggere {art. ,comma 2, della legge 26 marzo 2010, n. 42) e che è stato rispettato l'art. 2, comma 1, lett. d) punto 1) dellan legge 23.11.2012,n. 215 circa la proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- che per ciascuno dei candidati iscritti nelle liste, oltre che per il Sindaco, è stata presentata dichiarazione di accettazione della candidatura, nonché dichiarazione di inesistenza di cause di incandidabilità ai sensi dell'art. 10, comma 1,del D.Lgs. 31dicembre 2012,n. 235;
- che per tutti icandidati sono stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
- che la candidatura alla carica di Sindaco è collegata alla lista recante il contrassegno di .cui sopra comprendente numero 19 candidati (art. 72 comma 3 del D.L:gvo 267/2000);
- che sono stati prodotti sei esemplari (di cui n. tre da cm.3 e n. tre da cm.10) del contrassegno di lista e che lo stesso non è identico né si confonde con altri né riproduce immagini di soggetti religiosi {art. 30 e 33 del T.U. 16 maggio 1960,n. 570);
- che è stato presentato il programma amministrativo ai sensi dell'art. 73 comma 2 T.U. approvato con D. Lgvo 267/2000;
- rilevato che tutte le firme degli elettori presentatori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Corigliano-Rossano,risultano apposte su moduli privi del contrassegno di lista, del nome e cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato e,pertanto, non conformi a quanto prescritto dagli artt. 28 e 32 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
- verificato che i moduli privi dei suddetti elementi sostanzia li ai sensi delle norme vigenti per l'ammissibilità della lista, risultano essere in numero paria:
- n. 26 fogli (unica facciata) contenenti n. complessivo di 104 sottoscrizioni;
- n. 17 fogli (doppia facciata) contenenti n. complessivo di 147 sottoscrizioni, uniti con punti metallici ma privi di timbro o firma che attesti il collegamento tra i fogli stessi.
- ritenuto di dover ricusare la suddetta lista in quanto le firme dei sottoscrittori
- presentatori della lista non risultano apposti su moduli contenenti tutti i dati richiesti dalla vigente normativa;
- visto al riguardo quanto contenuto nella pubblicazione n. 1/2019 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", che al paragrafo 1.3.3 prevede espressamente che le firme degli elettori - presentatori debbano essere
apposte su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista ....., (a norma dell'articolo 28, secondo comma, e de/l'articolo 32, terzo comma, del testo unico n.57011960, la firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei
sottoscrittori), nonché il paragrafo 3.4.2 della pubblicazione stessa che prevede la verifica del suddetto requisito da parte della Commissione Elettorale Circondariale con espressa conseguente RICUSAZIONE delle liste le cm firme non siano state apposte sui prescritti moduli con i dati richiesti;
- Vista la consolidata giurisprudenza in materia:
- Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione22 febbraio 2002, n.1087
Massima: «Gli articoli 28 e 32 del D.P.R. n.570 del 1960 sono norme volte ad assicurare, in funzione della piena trasparenza e linearità che devono caratterizzare le operazioni elettorali, che le sottoscrizioni stesse siano state apposte su moduli atti a consentire non solo la conoscenza della lista che sì va a presentare, ma anche di avere piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi. La loro violazione determina l'illegittimità dell'eventuale ammissione .della lista.».
[Consiglio di Stato, Sezione quinta: decisione 10 maggio 1999, n.535; decisione17 maggio 1996, n.575; decisione 28 gennaio 1996, n.111; decisione 28 gennaio 1996, n.112];
- Consiglio di Stato,Sezione quinta, decisione23 settembre 2005, n.5011
Dal testo della decisione: «È in contrasto con il disposto dell'articolo 28, quarto comma, del testo unico n.570 del 1960 - e deve essere ricusata, ai sensi dell'articolo 33, primo comma, lettera a), del medesimo testo unico delle leggi per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali - la presentazione di una lista, ove (...] le sottoscrizioni dei presentatori della stessa siano state apposte su fogli mobili (singolarmente privi dei dati previsti dall'articolo 28 citato) separati dal modulo (vero e. proprio) recante il contrassegno della lista e l'elenco di tutti i candidati (comprensivo dei rispettivi dati anagrafici), per la ragione di rilievo sostanziale che tali modalità non consentono alcuna certezza sul fatto che gli elettori, che hanno materialmente apposto le sottoscrizioni sui fogli 'allegati', intendessero effettivamente e consapevolmente presentare proprio quella lista e quei candidati. Come più volte affermato dalla Sezione, invero, la ratio della norma è quella di assicurare la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine ai
candidati cui si riferisce l'atto di presentazione sottoscritto, sicché la sua violazione determina l'illegittimità della eventuale ammissione della lista.
[In senso è conforme, Consiglio di Stato. Sezione quinta, decisione 27 ottobre2005, n.5985)» . Massima:
«La raccolta delle firme di presentazione di una lista elettorale può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi, singolarmente considerati, soddisfano tutti i requisiti formali previsti dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico n.570del 1960 (presenza del contrassegno e della lista completa dei candidati con relativi dati anagrafici) oppure se tali fogli sono già materialmente collegati al modulo principale attestata dall’apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante. ».[In senso conforme, Consigliò di Stato, Sezione quinta, decisione 28 gennaio2005, n.187);
- Consiglio di Stato, Sezione quinta,decisione7 novembre 2006,n.6545
Massima: «È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le nomi dei candidati alle cariche dì sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad un altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.
«Nella fattispecie è stata ritenuta la validità della presentazione della lista ne ha quale la spillatura con i punti ad 'omega' sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più)contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate; la continuità tra il primo foglio e i successivi era assicurata dal timbro contenente il simbolo e la denominazione della lista o dalla dichiarazione che i presentatori erano
informati dell'identità del gruppo politico promotore della sottoscrizione.». [In senso confome, Consiglio di Stato, Sezione quinta, decisione 6 aprile 2007,n.1553]
- Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza9 maggio 2014, n.2391
Massima: «La raccolta delle firme di presentazione di ogni lista può essere legittimamente effettuata su fogli separati solo se questi singolarmente considerati, presentino tutti i requisiti di forma previsti dagli articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, n.570, op pure se tali fogli siano già materialmente collegati al modulo principale, come attestato dall'apposizione trasversale del timbro del pubblico ufficiale autenticante.
«Nel caso in cui i moduli aggiuntivi, utilizzati per la sottoscrizione delle liste di candidati, siano privi dell'indicazione del contrassegno di lista e dell'elenco dei candidati, i medesimi devono essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura(timbri lineari, firme, ecc.), in modo da mettere in grado l'organo preposto all'esame e all'ammissione delle candidature di verificç3re, in maniera inequivoca, che i sottoscrittori siano stati consapevoli dì aver dato il proprio appoggio a quella determinata lista e ai relativi candidati.».
Tanto premesso
D E L IB E R A
- Di RICUSARE, ai sensi degli artt . 28 e 30 del T.U. n . 570/1960, la lista elettorale
recante il contrassegno: MOVIM E NTO S STELLE <<Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio interno,nella metà superiore del campo,in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura "MOVI MENTO", la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di fantasia; e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente,cinque stelle a cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa, con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza è inoltre inscritta, in modo curvilineo in • carattere nero • su sfondo bianco, la dicitura "IL BLOB DELLE STELLE.I T ' >> e la •
relativa candidatura alla carica di Sindaco del Sig. FIORENTINO CLAUDIO nato Corigliano Calabro il 06.10.1986 per le elezioni amministrative del 26 maggio 2019
- Di inviare copia del presente atto redatto in unico esemplare depositato presso la Segreteria di questa Commissione:
al Sig. Prefetto di Cosenza;
al Comune di Corigliano-Rossano;
ai presentatori e ai delegati della lista di cui al punto 1.;
al Procuratore della Repubblica di Castrovillari per opportuna conoscenza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria sede di Catanzaro,entro 3 giorni dalla data di notifica.
Il presente atto, letto e approvato in ogni sua parte, è sottoscritto da tutti gli intervenuti.