La Redazione

Cercare di specificare meglio, tenuto conto che la materia è abbastanza complessa, le decisioni assunte dal Tar Calabria martedì scorso in merito al ricorso presentato da alcuni cittadini per bloccare lo svolgimento del referendum sulla fusione fissato per il 22 ottobre.

{jcomments on} A farlo sono i sostenitori del Si e quelli del No. Il Comitato un Co.Ro. di Si di Piragineti in una nota spiega che i giudici del Tar nell’emettere il provvedimento: “hanno ritenuto che non sussistano ragioni per arrestare il procedimento in quanto non esiste il paventato danno grave e irreparabile, come veniva sollevato dai ricorrenti. I contrari alla fusione, quindi, si appigliano, pretestuosamente a presunte irregolarità procedurali nonché alla ipotizzata lesione del diritto di voto a danno dei cittadini comunitari non italiani, tant’è, che alcuni cittadini rumeni sono intervenuti in giudizio per opporsi alla creazione del nuovo ente locale. Ora la parola passa definitivamente ai cittadini di Corigliano e di Rossano i quali, salvo imperdonabili “colpi di mano” dell’ultima ora, saranno chiamati ad esprimersi sul Referendum Consultivo del 22 ottobre 2017. Tutte le associazioni ed i comitati Co-Ro pro-fusione, esprimono grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto”. Sul fronte del No il Movimento 5 Stelle di Corigliano fa rilevare, invece, che il Tar “non ha adottato sentenza volta ad accertare se le questioni sollevate con il ricorso fossero fondate o meno. Cioė, non è entrato nel merito di dette questioni, che restano ancora sub iudice ed andranno esaminate nel contesto della sentenza con cui sarà definito il giudizio. In sostanza, ogni questione sostanziale sollevata è ancora aperta, sicchè è falsa, tendenziosa e deplorevole ogni diversa (dis)informazione, secondo cui "sul processo di unificazione dei due centri dell'area urbana ad avere l'ultima parola sarà il potere democratico e partecipativo dei cittadini". Infatti, detta affermazione è l'esatto contrario di quanto prevede la normativa in materia, richiamata nell'ordinanza del Tar”.

 

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