Fonte: La Redazione

Il Tribunale di Castrovillari, in composizione di Giudice monocratico, Dott. Gabriele Antonaci, dando lettura del pubblico dispositivo, ha riqualificato le accuse per il quarantottenne coriglianese T.C. assistito e difeso di fiducia dall’avvocato Giuseppe Vena.

L’uomo era stato tratto a giudizio a seguito della denuncia querela presentata dalla ex moglie per un episodio avvenuto in agro di Corigliano-Rossano, per cui veniva iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari e chiamato a rispondere dei reati di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nonchè di minacce. Secondo l’accusa sostenuta dal pubblico ministero, l’uomo non avrebbe ottemperato agli obblighi impostigli, dal Tribunale di Castrovillari , con la sentenza di divorzio, con cui si disponeva il versamento mensile dell’assegno di mantenimento per i figli minorenni nonchè la partecipazione alle spese straordinarie dovute al 50% nonchè per non aver rispettato l’incontro con le figlie minorenni nei giorni e modalità stabilite dal giudice. Inoltre , perché , non gradendo il fatto che la sua ex moglie avesse intrapreso una nuova relazione sentimentale con un altro uomo , minacciava la persona offesa di un male ingiusto futuro, con plurimi messaggi documentati scritti e vocali inviati tramite whatsapp. All’udienza dibattimentale compariva l’imputato in aula, fornendo al Giudice delle dichiarazioni spontanee ove riconosceva i propri sbagli ed ammetteva le proprie colpe; e l’avvocato Giuseppe Vena chiedeva di definire il giudizio nelle forme del rito abbreviato. Per i fatti citati l’uomo rischiava fino a 3 anni di reclusione per il primo reato e fino ad un anno di reclusione per il secondo reato. Durante l’arringa difensiva il difensore inquadrava diversamente la vicenda processuale, articolando la discussione sia in cavilli di diritto che in fatto, sostenendo le ragioni difensive per il proprio assistito. Il giudice al termine dell’udienza dichiarava l’uomo colpevole dei reati a lui imputati e riqualificava i fatti e lo condannava alla sola pena di € 400 di multa concedendo il beneficio della sospensione della pena ed assolveva il T.C. con riferimento alla residua condotta dell’ omesso esercizio del diritto di visita genitoriale, perché il fatto non sussiste.

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